L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sui crediti di imposta per l’acquisto dei beni strumentali e per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, previsti dalla scorsa legge di bilancio.
In che modo? A partire dal rinnovo del piano Transizione 4.0 per il periodo 2023-2025.
Una delle novità più importanti è che il tetto per i crediti d’imposta in riferimento agli acquisti di beni strumentali, limitati a un massimale di 20 milioni per l’intero triennio, ora diventa annuale.
Come si spiega questa interpretazione “estensiva”? Lo spiega la stessa Agenzia nell’introduzione, dove specifica che la circolare 17/E fornisce chiarimenti che “tengono conto della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.
Ed è proprio nei documenti tecnici che emerge la volontà del legislatore di considerare quel limite per ciascuno degli anni che compongono il triennio di validità della misura.
Il rinnovo del Piano Transizione 4.0
Ricordiamo che cosa prevede il rinnovo del piano Transizione 4.0 per quest’anno e che cosa cambia con il rinnovo per il periodo 2023-2025
Per le imprese che effettuano investimenti nei beni materiali 4.0 nel 2022 le aliquote sono:
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni
- 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
- 10% per investimenti da 10 a 20 milioni
Il rinnovo della misura fino a tutto il dicembre 2025, con consegna allungata fino al giugno 2026, prevede aliquote ridotte secondo questo schema:
- 20% per investimenti fino a 2,5 milioni
- 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
- 5% per investimenti da 10 a 20 milioni
Per quanto riguarda i beni immateriali, per il 2021 e il 2022 l’aliquota è fissata al 20%. Il rinnovo prevede:
- 20% per il 2023
- 15% per il 2024
- 10% per il 2025.
Non c’è invece il rinnovo dell’incentivo per l’acquisto di beni strumentali non 4.0 (ex superammortamento) che sono incentivati ancora per il 2022 al 6%, sia per i beni materiali che immateriali.
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Scadenza
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